Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno realizzato interventi edilizi di immobili.

Descrizione

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Come fare

Occorre rivolgersi al professionista che ha seguito la direzione lavori affinchè inoltri la Segnalazione Certificata di Agibilità attraverso il portale SUE (Sportello Unico Edilizia) presente sul sito comunale.
Rappresenta un obbligo di legge stabilito dall'art. 24 del DPR 6 Giugno 2001 n. 380.
La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Cosa serve

Il professionista incaricato dovrà collegarsi al portale SUE (Sportello Unico Edilizia) prsente sul sito comunale e inoltrare Segnalazione Certificata di Agibilità seguento le indicazioni fornite e allegando:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

Cosa si ottiene

Il Certificato di Agibilità dell'immobile.
L'utilizzo delle costruzioni doggetto di intervento edilizio può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione.

Tempi e scadenze

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto delegato a presentare la pratica edilizia o successori/aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
L'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.
In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata

Costi

Diritti di segreteria € 55,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Tecnico

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 137,1 Kb - 14/09/2023 - 22/05/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 22/05/2024 16:48:16

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